[1]Le spese di cui all'articolo 6 sono ripartite, in mancanza di apposite convenzioni, fra i titolari del diritto di palco assegnando a ciascuno una quota proporzionale al valore del suo diritto.

[2]Tale valore si determina in base al reddito accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati.

[3]In mancanza di accertamento dell'imponibile, il valore e' stabilito mediante perizia da ordinarsi dal presidente del Tribunale, previa citazione di tutti gli interessati, tenendo conto dall'ampiezza e dell'ubicazione dei singoli palchi, dei relativi accessori e di ogni altro elemento di stima.

[4]I contributi di cui al secondo comma dell'articolo 4 devono essere proporzionati al valore di ciascun palco in relazione al valore dell'edificio che forma oggetto dell'assicurazione.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art8 · fonte del testo