[1]Sono a carico dei rispettivi titolari le spese incontrate per uniformare i palchi e i relativi arredamenti alle nuove condizioni estetiche del teatro. L'ammontare complessivo della spesa col progetto di ripartizione tra i diversi obbligati dev'essere comunicato agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prima dell'inizio dei lavori.

[2]Entro trenta giorni da tale comunicazione gli intimati qualora non sia raggiunto l'accordo in via amministrativa davanti al Ministero della cultura popolare, sia per l'ammontare della spesa nel suo complesso, sia per la quota a loro carico, potranno adire l'autorita' giudiziaria.

[3]Nel caso di piu' opposizioni, queste sono riunite e decise con unica sentenza.

[4]Ne' l'azione giudiziaria, ne' il ricorso in via amministrativa sospendono l'esecuzione dei lavori.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art6 · fonte del testo