Art. 8 — Procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie
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La legge 2 aprile 1968, n. 482, si applica con riferimento ai singoli contingenti di posti di ruolo organico stabiliti per ciascuna universita' e per ciascun istituto di istruzione universitaria. Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie e degli operai permanenti, di appartenenti alle categorie previste dalla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi per titoli indetti dai rettori delle universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria. I bandi di concorso prevederanno che, qualora non sia stato possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o piu' categorie per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie. Per la formazione delle commissioni esaminatrici e l'espletamento dei concorsi si applicano le norme generali vigenti in materia.
Testo in vigore dal 8 novembre 1977 al 18 marzo 1980
