Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 2001 al 1 agosto 2002. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.

Testo in vigore dal 5 aprile 2001 al 1 agosto 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 186/2004

    Ha colpito questo articolo
    24 giugno 2004

    Nel giudizio vertente sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, con riguardo ai soli fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, fa decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile, e non, invece, dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione, è infondata l’eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato sull’assunto che la norma denunciata non potrebbe trovare applicazione nel giudizio 'a quò, riguardando quest’ultimo fatti definiti con sentenza di patteggiamento, posto che, come già osservato dalla sentenza n. 394 del 2002, in base al nuovo testo degli articoli 445 e 653 del codice di procedura penale non è dubbio che la sentenza di patteggiamento ha efficacia nel giudizio disciplinare. – V. la richiamata sentenza n. 394 del 2002 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disponeva l’applicabilità degli articoli 1 e 2 della legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge.

    Art. 10 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 394/2002

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 2002

    Benché la censura sia nominalmente estesa all'intero articolo denunciato, il complesso della motivazione dell'ordinanza, nella quale è puntualmente individuato il contenuto normativo che si intende sottoporre al giudizio della Corte, induce a ritenere che il dubbio di legittimità costituzionale investa il solo primo comma.

    Art. 10 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 60/2003

    Questione inammissibile
    28 febbraio 2003

    Restituzione al giudice 'a quò degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'obbligatoria sospensione dal servizio dei pubblici dipendenti nel caso di condanna, anche non definitiva, per taluni delitti contro la pubblica amministrazione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale di un altro comma della medesima disposizione censurata, sicché l'intervenuto mutamento del quadro normativo rende necessaria la restituzione degli atti al giudice 'a quò perché valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante. - V. citata sentenza n. 145/2002 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2001-03-27;97~art10 · fonte su Normattiva