Nel giudizio vertente sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, con riguardo ai soli fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, fa decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile, e non, invece, dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione, è infondata l’eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato sull’assunto che la norma denunciata non potrebbe trovare applicazione nel giudizio 'a quò, riguardando quest’ultimo fatti definiti con sentenza di patteggiamento, posto che, come già osservato dalla sentenza n. 394 del 2002, in base al nuovo testo degli articoli 445 e 653 del codice di procedura penale non è dubbio che la sentenza di patteggiamento ha efficacia nel giudizio disciplinare. – V. la richiamata sentenza n. 394 del 2002 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disponeva l’applicabilità degli articoli 1 e 2 della legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge.
Art. 10 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche