((Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennita' di anzianita' si tiene conto soltanto dell'anzianita' maturata durante il nuovo rapporto di lavoro; mentre, ai fini della determinazione dell'integrazione prevista dall'articolo 41 per i casi di invalidita' o di morte, si computa anche l'anzianita' acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore. Il lavoratore puo' ottenere, ai fini dell'indennita' di anzianita', il ricongiungimento dei diversi periodi di servizio, sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto di lavoro. La domanda per il ricongiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione e' dovuto dal lavoratore il contributo per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 10, n. 2), calcolato sulla retribuzione goduta alla data della domanda. Il pagamento della somma dovuta puo' essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla domanda, oppure dilazionato, nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso saranno dovuti al Fondo gli interessi del 4,50 per cento, decorrenti dal giorno della domanda. Qualora il lavoratore abbia gia' riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, e' tenuto ad effettuarne il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del ricongiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione)).

Testo vigente dal 1 settembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 102 parole tolte, 59 parole aggiunte.

tolto: Le prestazioni di capitale vengono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennita' di anzianita'tolto: , si tiene conto soltanto dell'anzianita' maturata durante il nuovo rapporto di lavorotolto: ,aggiunto: ; mentre, ai fini della determinazione tolto: delle integrazioni previste dall'art. aggiunto: dell'integrazione prevista dall'articolo 41 per i casi di invalidita' o di morte, si computa anche l'anzianita' acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore. tolto: Qualora il reimpiego abbia luogo dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con la precedente azienda esattoriale avvenuta a seguito di licenziamento non disciplinare, il aggiunto: Il lavoratore puo' ottenere, ai fini tolto: delle prestazioni di capitale, il congiungimento dei due aggiunto: dell'indennita' di anzianita', il ricongiungimento dei diversi periodi di servizioaggiunto: , sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre tolto: 3 mesi dalla scadenza del periodo di preavviso oppure dalla data del licenziamento se e' stata corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso aggiunto: tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto di lavoro. La domanda per il tolto: congiungimento aggiunto: ricongiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di tolto: 3 aggiunto: tre mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione tolto: sono dovuti dal lavoratore i contributi aggiunto: e' dovuto dal lavoratore il contributo per le prestazioni di capitale di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 10, n. 2) tolto: calcolati sull'ultima retribuzione goduta. Essi possono essere pagatiaggiunto: , calcolato sulla retribuzione goduta alla data della domanda. Il pagamento della somma dovuta puo' essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla domanda tolto: oppureaggiunto: , oppure dilazionato, nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso tolto: pero' saranno gravati degli aggiunto: saranno dovuti al Fondo gli interessi del 4,50 per centoaggiunto: , decorrenti dal giorno della domanda tolto: a quello dell'effettivo versamento. Qualora il lavoratore abbia gia' riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente … al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del tolto: congiungimento aggiunto: ricongiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art45 · fonte del testo