Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, e' ammesso ricorso, in via amministrativa, al Comitato speciale di cui all'art. 4. Per il procedimento amministrativo e per i ricorsi all'autorita' giudiziaria, si osservano i termini di cui alla legge 5 febbraio 1957, n. 18.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art74 · fonte del testo