Art. 29 — Scala mobile delle pensioni
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Gli importi delle pensioni complessive in corso al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento. Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970. L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 per cento; in tal caso nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entita' dell'aumento dell'indice del costo della vita. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987
