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I Conservatori dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tariffa allegata. Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540. Gli emolumenti di cui al primo comma, esclusi i diritti di scritturato previsti dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, da versarsi integralmente al bilancio dello Stato spettano per una parte al conservatore a compenso delle responsabilita' verso il pubblico attribuitegli dal codice civile, e delle spese d'ufficio poste a suo carico dall'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, modificato dalla legge 23 ottobre 1969, n. 789, e per una parte spettano al personale di collaborazione, di ruolo e non di ruolo, delle Conservatorie dei registri immobiliari, a compenso delle responsabilita' che esso assume nei confronti del conservatore, in dipendenza del diritto di rivalsa, contemplato dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540. Il riparto, tra i conservatori ed il personale di collaborazione, degli emolumenti di cui all'allegata tariffa, si effettua nelle proporzioni seguenti: sino all'ammontare di lire 500.000 mensili di emolumenti lordi globalmente riscossi in ciascuna conservatoria, il 50 per cento spetta al conservatore ed il 50 per cento al personale; per la parte eccedente lire 500.000 e non oltre lire 1.000.000 mensili il 45 per cento spetta al conservatore ed il 55 per cento al personale; per la parte eccedente lire 1.000.000 e non oltre lire 2.000.000 il 40 per cento spetta al conservatore ed il 60 per cento al personale; per la parte eccedente lire 2.000.000 e non oltre lire 4.000.000 il 35 per cento spetta al conservatore ed il 65 per cento al personale; per la parte eccedente lire 4.000.000 il 30 per cento spetta al conservatore ed il 70 per cento al personale. Gli emolumenti di cui ai precedenti commi saranno ripartiti secondo modalita' da stabilirsi con decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze e non potranno superare annualmente l'importo risultante dalla media del biennio 1969-1970.

Testo in vigore dal 7 agosto 1971 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1971-07-25;545~art6 · fonte su Normattiva