((Il disposto dell'art. 8, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, si applica anche nei casi di impieghi o cariche conferiti da enti che siano diretta emanazione di Governo estero, o da un istituto o ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi)).
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1927 al 15 settembre 1946. 110 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.
Iltolto: cittadino, che accetta un impiego od una carica di carattere pubblico, senza uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 1, o che non abbandoni l'impiego o la carica dopo aver avuto comunicazione dell'intimazione di cui all'art. 2, e' punito con la multa da L. 1000 a L. 5000.
tolto: La condanna ha per effetto l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
tolto: Se poi, trattandosi d'impiego o di carica di carattere pubblico, il cittadino vi persista anche dopo una formale ingiunzione di lasciarlo entro un termine perentorio, la pena sara' della reclusione da tre mesi ad un anno. Fermo restando il disposto dell'art. 8, n. 3tolto: , della legge 13 giugno 1912, n. 555,tolto: la condanna produce la perdita della cittadinanza nei casi d'impiego o caricaaggiunto: si applica anche nei casi di impieghi o cariche conferiti da enti che siano diretta emanazione di Governo esterotolto: o da istituto odaggiunto: , o da un istituto o ufficio pubblico internazionaleaggiunto: , a cui lo Stato italiano non partecipi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.