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Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego e dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1965 al 7 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art10 · fonte su Normattiva