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La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attivita' del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.
Testo in vigore dal 14 giugno 1990 al 26 aprile 2000
