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L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 e' assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravita' dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000. In caso di inosservanza delle dispozioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto e' proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo in vigore dal 14 giugno 1990 al 26 aprile 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 317/1992

    Questione inammissibile
    8 luglio 1992

    La questione di costituzionalità degli artt. 4, 9 e 11, L. 12 giugno 1990, n. 146 - nella parte in cui, prevedendo soltanto sanzioni disciplinari o amministrative, inibirebbero la tutela risarcitoria dei danni derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della persona - è del tutto priva di rilevanza nel giudizio 'a quò, sia in quanto quest'ultimo ha ad oggetto il risarcimento all'impresa datrice di lavoro del danno derivante dalla lesione di interessi meramente patrimoniali in nessun modo inquadrabili nella garanzia dell'invocato art. 2 Cost., sia perché i cd. limiti esterni al diritto di sciopero riferibili alla salvaguardia degli interessi dell'impresa in quanto tale (pur se costituzionalmente tutelati) esulano dalla regolamentazione posta dalla legge impugnata, restando affidati ai principi e alle regole che la giurisprudenza ha elaborato al riguardo. (Inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 40 Cost., e concernente gli artt. 4, 9 e 11, L. n. 146 cit.).

    Art. 4 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 9 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 11 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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