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L'inosservanza da parte (( dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori)) delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 e' assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravita' dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, ((da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravita' delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro)). In caso di inosservanza delle dispozioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto e' proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 aprile 2000, n. 83

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La L. 11 aprile 2000, n. 83 ha disposto: - (con l'art. 16, comma 1) che le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999; - (con l'art. 16, comma 2) che le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al presente articolo sono estinte; - (con l'art. 16, comma 2) che i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui presente articolo, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese.

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 11/07/2001, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 11 aprile 2000, n. 83," (che ha disposto la modifica del presente articolo) limitatamente alle parole "con compensazione delle spese".

Testo in vigore dal 26 aprile 2000 al 15 agosto 2012

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 317/1992

    Questione inammissibile
    8 luglio 1992

    La questione di costituzionalità degli artt. 4, 9 e 11, L. 12 giugno 1990, n. 146 - nella parte in cui, prevedendo soltanto sanzioni disciplinari o amministrative, inibirebbero la tutela risarcitoria dei danni derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della persona - è del tutto priva di rilevanza nel giudizio 'a quò, sia in quanto quest'ultimo ha ad oggetto il risarcimento all'impresa datrice di lavoro del danno derivante dalla lesione di interessi meramente patrimoniali in nessun modo inquadrabili nella garanzia dell'invocato art. 2 Cost., sia perché i cd. limiti esterni al diritto di sciopero riferibili alla salvaguardia degli interessi dell'impresa in quanto tale (pur se costituzionalmente tutelati) esulano dalla regolamentazione posta dalla legge impugnata, restando affidati ai principi e alle regole che la giurisprudenza ha elaborato al riguardo. (Inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 40 Cost., e concernente gli artt. 4, 9 e 11, L. n. 146 cit.).

    Art. 4 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 9 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 11 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146~art9 · fonte su Normattiva