Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1971 al 6 giugno 1982. Leggi il testo vigente →

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la meta' dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la meta' dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti. Un quarto di posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia e' riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non puo' essere messo a concorso ne' assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente. I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo. Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano persone a carico per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, e che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo, ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili. Gli insegnanti idonei che intendano chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di una provincia diversa da quella nella quale hanno conseguito l'idoneita' e nella quale comunque risultino gia' residenti, possono ottenere il trasferimento solo per quelle province ove le graduatorie stesse risultino esaurite, dietro domanda presentata non oltre il 10 agosto. Gli insegnanti che abbiano la residenza da almeno tre mesi in una provincia ove le graduatorie non risultino esaurite, potranno ottenere il trasferimento nella medesima, per un contingente di posti non superiore ad un quarto di quelli destinati all'assunzione nei ruoli magistrali, ai sensi del primo comma del presente articolo. Gli insegnanti saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente in base al punteggio complessivamente spettante. Le domande di trasferimento da una graduatoria provinciale permanente all'altra debbono essere presentate subito dopo l'aggiornamento delle graduatorie stesse, secondo modalita' stabilite con apposita ordinanza ministeriale nella quale dovra' essere reso noto l'elenco delle province dove risultino esaurite le graduatorie provinciali permanenti.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1971 al 6 giugno 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1971-09-24;820~art5 · fonte su Normattiva