Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte, <<rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il divieto posto dall'art. 25, secondo comma, Cost., disciplinare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina dettando norme transitorie volte ad escludere l'applicabilità delle nuove norme alle situazioni pendenti alla data di entrata in vigore delle norme processuali sopravvenute, sempreché la discrezionalità del legislatore non sia esercitata in modo irragionevole>> - nella fattispecie, la disciplina transitoria, nello stabilire che la sospensione del procedimento per il reato di cui all'art. 371-'bis', primo comma, cod. pen. non opera quando per tale reato sia già stata esercitata l'azione penale, non contrasta con la 'ratiò che sottostà anche alla disciplina <<a regime>> della sospensione: una volta che sia stata esercitata l'azione penale per il reato di false informazioni, la posizione dell'imputato è infatti ormai sottoposta al giudizio dell'autorità giurisdizionale e, quindi, sottratta a potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero dinanzi al quale il reato è commesso. Pertanto, dal confronto tra la disciplina <<a regime>> e la norma transitoria emerge che il legislatore ha non irragionevolmente esercitato il suo potere discrezionale nel definire l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione dei procedimenti per il reato di cui all'art. 371-'bis' cod. pen. in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. - Cfr., tra le molte, S. n. 136/1991 e O. n. 10/1991. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 371-bis c.p. · Art. 405 c.p.p. · Art. 25 cost.