La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata gia' esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

Testo vigente dal 8 agosto 1995

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 95/1999

    Questione infondata
    26 marzo 1999

    Manifesta infondatezza della questione, essendo stata la stessa già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 61 del 1998, nella quale la Corte ha affermato che <<dal confronto tra la disciplina "a regime" e la norma transitoria emerge che il legislatore ha non irragionevolmente esercitato il suo potere discrezionale nel definire l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione dei procedimenti per il reato di cui all'art. 371-'bis' cod. pen. in corso al momento di entrata in vigore della legge>>. Invero, dopo l'esercizio dell'azione penale per il reato di false informazioni, la posizione dell'imputato è ormai sottoposta al giudizio della autorità giurisdizionale e, quindi, sottratta a potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero davanti al quale il reato è stato commesso.

    Art. 3 cost. · Art. 371-bis c.p. · Art. 405 c.p.p. · Art. 28 Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa

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  • Ordinanza n. 287/1998

    Questione infondata
    17 luglio 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, l. 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al cod. proc. pen. in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), in quanto analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata e non vengono prospettati motivi nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati. - O. n. 61/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 371-bis c.p. · Art. 405 c.p.p. · Art. 28 Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa

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  • Ordinanza n. 61/1998

    Questione infondata
    12 marzo 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte, <<rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il divieto posto dall'art. 25, secondo comma, Cost., disciplinare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina dettando norme transitorie volte ad escludere l'applicabilità delle nuove norme alle situazioni pendenti alla data di entrata in vigore delle norme processuali sopravvenute, sempreché la discrezionalità del legislatore non sia esercitata in modo irragionevole>> - nella fattispecie, la disciplina transitoria, nello stabilire che la sospensione del procedimento per il reato di cui all'art. 371-'bis', primo comma, cod. pen. non opera quando per tale reato sia già stata esercitata l'azione penale, non contrasta con la 'ratiò che sottostà anche alla disciplina <<a regime>> della sospensione: una volta che sia stata esercitata l'azione penale per il reato di false informazioni, la posizione dell'imputato è infatti ormai sottoposta al giudizio dell'autorità giurisdizionale e, quindi, sottratta a potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero dinanzi al quale il reato è commesso. Pertanto, dal confronto tra la disciplina <<a regime>> e la norma transitoria emerge che il legislatore ha non irragionevolmente esercitato il suo potere discrezionale nel definire l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione dei procedimenti per il reato di cui all'art. 371-'bis' cod. pen. in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. - Cfr., tra le molte, S. n. 136/1991 e O. n. 10/1991. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 371-bis c.p. · Art. 405 c.p.p. · Art. 25 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;332~art28 · fonte su Normattiva