Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da ((venti)) componenti eletti dai magistrati ordinari e da ((dieci)) componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere. ((All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.)) Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento. Il Consiglio ha sede in Roma.

Testo vigente dal 21 giugno 2022

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Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2002 al 21 giugno 2022. 2 parole tolte, 28 parole aggiunte.

Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da tolto: sedici aggiunto: venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da tolto: otto aggiunto: dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camereaggiunto: . All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento. Il Consiglio ha sede in Roma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art1 · fonte del testo