Art. 1 — Componenti e sede del Consiglio
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Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da ((sedici)) componenti eletti dai magistrati ordinari e da ((otto)) componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento. Il Consiglio ha sede in Roma.
Testo in vigore dal 30 marzo 2002 al 21 giugno 2022
