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Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da ((sedici)) componenti eletti dai magistrati ordinari e da ((otto)) componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento. Il Consiglio ha sede in Roma.

Testo in vigore dal 30 marzo 2002 al 21 giugno 2022

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Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2002

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1976 al 30 marzo 2002. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da tolto: venti aggiunto: sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da tolto: dieci aggiunto: otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento. Il Consiglio ha sede in Roma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art1 · fonte del testo