Art. 1 — Componenti e sede del Consiglio
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Il Consiglio superiore della Magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da quattordici componenti eletti dai magistrati ordinari e da sette componenti eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere. Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento. Il Consiglio ha sede in Roma.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 15 gennaio 1976
