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La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e' pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura. 2. Se il numero degli idonei e' superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia puo' formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola

Testo in vigore dal 3 dicembre 1997 al 27 marzo 2001

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 1997

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 3 dicembre 1997. 86 parole tolte, 225 parole aggiunte.

aggiunto: La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore tolto: provvede alle assunzioni in Magistratura, alle promozioni dei magistrati e agli esami per aggiunto giudiziario secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, valendosi di commissioni da esso nominate. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e quella per gli esami di aggiunto giudiziario, compiuti i lavori, formano le graduatorie che sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale aggiunto: della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e' pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura. 2. Se il numero degli idonei e' superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustiziatolto: . Il Consiglio superiore, esaminati gli atti e gli eventuali reclami, proposti dal Ministro per la aggiunto: prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia tolto: e dagli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta, approva o modifica la graduatoria. aggiunto: puo' formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art12 · fonte del testo