Art. 12 — Assunzione dei magistrati per concorso
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Il Consiglio superiore provvede alle assunzioni in Magistratura, alle promozioni dei magistrati e agli esami per aggiunto giudiziario secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, valendosi di commissioni da esso nominate. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e quella per gli esami di aggiunto giudiziario, compiuti i lavori, formano le graduatorie che sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore, esaminati gli atti e gli eventuali reclami, proposti dal Ministro per la grazia e giustizia e dagli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta, approva o modifica la graduatoria.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 3 dicembre 1997
