((I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo. I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato. I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo. I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento. La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa e' deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione)).

Testo vigente dal 20 gennaio 1981

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 20 gennaio 1981. 11 parole tolte, 161 parole aggiunte.

I tolto: magistrati componenti del Consiglio superiore tolto: sono sospesi di diritto aggiunto: possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo tolto: e seaggiunto: . I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato. I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinaretolto: . I magistrati componenti delaggiunto: , sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo. I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare aggiunto: piu' grave dell'ammonimento. La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa e' deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art37 · fonte del testo