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La questione della legittimita' costituzionale di una legge di una Regione puo', a norma dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge e' stata per la seconda volta approvata dai Consiglio regionale. La questione e' sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma prece- dente, al Presidente della Giunta regionale. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 11 giugno 2003

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 255/2014

    Ha colpito questo articolo
    13 novembre 2014

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,». La previsione della perdurante applicabilità del peculiare sistema statutario di controllo delle leggi (caratterizzato dal carattere preventivo del sindacato, dall'attribuzione al Commissario dello Stato del potere di impugnazione, dal termine di cinque giorni per il suo esercizio e dalla facoltà del Presidente della Regione di promulgare la legge decorsi trenta giorni dall'impugnazione qualora entro venti giorni non fosse intervenuta la decisione della Corte costituzionale) sottrae i soli atti legislativi siciliani al regime di controllo successivo delle leggi regionali stabilito dal riformato art. 127 Cost. per le Regioni ordinarie ed esteso dalla giurisprudenza costituzionale agli altri enti ad autonomia differenziata. In tal modo, la norma de qua confligge con la clausola di maggior favore posta dall'evocato parametro costituzionale che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, prescrive l'applicazione alle autonomie speciali delle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite. Per quanto riguarda la disciplina del controllo di costituzionalità delle leggi regionali, l'art. 127 Cost., nel disegnare un controllo successivo della Corte costituzionale, promosso dal Governo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge e perciò totalmente esterno al procedimento legislativo regionale, risponde ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale rispetto al procedimento di controllo strutturalmente preventivo delineato dallo statuto siciliano, per ciò solo connotato da un minor grado di garanzia dell'autonomia. Dall'operatività della clausola di maggior favore e dall'espunzione del frammento normativo che manteneva ferma la peculiare disciplina siciliana, discendono l'estensione anche alla Regione siciliana del sistema di impugnativa delle leggi regionali contemplato dal vigente art. 127 Cost. - che, consentendo la promulgazione e l'entrata in vigore della legge regionale, garantisce le ragioni dell'autonomia in misura maggiore della disciplina statutaria - e la preclusione all'ulteriore operatività delle norme dello statuto speciale relative alle competenze del Commissario dello Stato nel procedimento di controllo delle leggi siciliane. - Per l'autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, v. la citata ordinanza n. 114/2014. - Per l'insegnamento secondo cui la clausola di maggior favore posta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 impone di svolgere un confronto fra gli istituti previsti dagli statuti speciali e le analoghe previsioni contenute nel titolo V della parte II della Costituzione, al fine di compiere un giudizio di preferenza, nel momento della loro applicazione, privilegiando le norme costituzionali che prevedono forme di autonomia più ampie di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 303/2007, 175/2006, 145/2005, 236/2004, 314/2003, 274/2003, 103/2003, 48/2003 e 408/2002; ordinanza n. 377/2002. -Sulla rispondenza del riformato art. 127 Cost. ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale rispetto al procedimento di controllo preventivo, previsto dalle norme statutarie speciali analogamente a quanto disposto dal previgente art. 127 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 314/2003, 533/2002 e 408/2002; ordinanze nn. 377/2002 e 65/2002. - In relazione al peculiare sistema statutario di controllo delle leggi regionali siciliane, v. le citate sentenze nn. 545/1989, 13/1983, 6/1970, 9/1958, 112/1957 e 38/1957. - Per la precedente valutazione in termini di compatibilità costituzionale del peculiare sistema statutario di controllo delle leggi regionali siciliane, in considerazione della sua eccentricità e conseguente non comparabilità con l'art. 127 Cost., v. la citata sentenza n. 314/2003. - Sul necessario carattere pregiudiziale e strumentale della questione, in vista della definizione della questione di legittimità costituzionale principale, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 195/1972; ordinanze nn. 42/2001, 197/1996, 183/1996, 297/1995, 225/1995, 294/1993 e 378/1992.

    Art. 31 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 9 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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