La sentenza che dichiara l'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, e' trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia ed al Presidente della Giunta regionale affinche' si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo. La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresi', comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinche', ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 16 aprile 2021 n. 68 (in G.U. 1ª s.s. 21/04/2021 n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)".

Testo vigente dal 22 aprile 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 68/2021

    Ha colpito questo articolo
    16 aprile 2021

    È ammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Milano, dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, dovendo escludersi che il difetto di competenza del giudice a quo sia rilevabile ictu oculi , avendo egli fornito una motivazione non manifestamente implausibile in ordine alla propria competenza a provvedere. Per costante giurisprudenza costituzionale, alla luce del principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rispetto al processo principale, il difetto di competenza del giudice a quo - al pari del difetto di giurisdizione - costituisce causa di inammissibilità della questione solo se manifesto, ossia rilevabile ictu oculi. ( Precedenti citati: sentenza n. 136 del 2008; ordinanze n. 144 del 2011 e n. 134 del 2000 ).

    Art. 30 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 222 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 43/2017

    Questione infondata
    24 febbraio 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui esclude che la deroga all'intangibilità del giudicato, da esso prevista, si applichi alle sentenze irrevocabili di condanna a sanzioni ammnistrative qualificabili come sostanzialmente "penali" ai sensi degli artt. 6 e 7 della CEDU. Correttamente il rimettente si è astenuto dal praticare una interpretazione convenzionalmente orientata che lo avrebbe indotto a estendere la portata applicativa della disposizione interna senza coinvolgere previamente la Corte costituzionale, avendo ragionatamente ritenuto che la tesi della applicabilità del citato art. 30, quarto comma, alle sanzioni amministrative (prospettata in un'ordinanza di rimessione dalla Cassazione in via meramente ipotetica, non confermata da pronunce successive e contraddetta da un pur risalente "precedente" di segno contrario) non possieda i caratteri di stabilità e di consolidamento atti a qualificarla come "diritto vivente", e che sia il chiaro tenore letterale della disposizione censurata, sia l'intenzione del legislatore ostino a una interpretazione convenzionalmente orientata. ( Precedente citato: sentenza n. 106 del 2016 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", egli deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 349 del 2007 ).

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 117 cost. · Art. 30 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 259/1999

    Altra decisione
    23 giugno 1999

    Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 77 cost. · Art. 1 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (56)

Se ne mostrano 12 su 56, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2021

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 22 aprile 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 16 aprile 2021 n. 68 (in G.U. 1ª s.s. 21/04/2021 n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art30 · fonte del testo