Articolo abrogato dalla l. 25 gennaio 1962, n. 20.
Abrogato dal 28 febbraio 1962
Articolo abrogato dalla l. 25 gennaio 1962, n. 20.
Abrogato dal 28 febbraio 1962
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962. 115 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i Ministri, e' presa a norma dell'art. 90 della Costituzione e a scrutinio segreto. L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale. Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato. La Corte puo' conoscere per connessione i reati non compresi nell'atto di accusa da chiunque commessi, salva la facolta' di ordinare la separazione dei procedimenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art43 · fonte del testo