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La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i Ministri, e' presa a norma dell'art. 90 della Costituzione e a scrutinio segreto. L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale. Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato. La Corte puo' conoscere per connessione i reati non compresi nell'atto di accusa da chiunque commessi, salva la facolta' di ordinare la separazione dei procedimenti.
Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962
