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Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per la istruzione e per la relazione; provvede, altresi', alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia. Quando e' in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione provvede il Presidente della Corte costituzionale.

Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art44 · fonte del testo