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Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per la istruzione e per la relazione; provvede, altresi', alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia. Quando e' in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione provvede il Presidente della Corte costituzionale.
Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962
