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Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti. Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza. Il giudice, che non sia intervenuto ad una udienza, non puo' partecipare alle udienze successive. Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a tutte le udienze in cui si e' svolto il giudizio.
Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962
