Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Art. 1 — Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti
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La produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001
