Art. 12 — Redazione di atti pubblici
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Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto. ((Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici puo' utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalita' la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto e' rilasciato in conformita' agli atti medesimi)). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.
Testo in vigore dal 9 luglio 1971 al 7 marzo 2001
