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Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, salvo parere contrario del Ministro per la sanita', con i decreti previsti nel precedente articolo 8, puo' autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato. Nel caso previsto nel comma precedente il tasso di anidride solforosa nella mezz'ora indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, numero 880, e' dello 0,35 parti per milione. E' altresi' consentito all'ENEL di impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche ubicate nella zona di detto bacino.
Testo in vigore dal 23 agosto 1975 al 12 giugno 1983
