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[1]Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, salvo parere contrario del Ministro per la sanita', con i decreti previsti nel precedente articolo 8, puo' autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato. Nel caso previsto nel comma precedente il tasso di anidride solforosa nella mezz'ora indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, numero 880, e' dello 0,35 parti per milione. E' altresi' consentito all'ENEL di impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche ubicate nella zona di detto bacino.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.C.M. 28 marzo 1983
2Il D.P.C.M. 28 marzo 1983 (in G.U. 28/05/1983, n. 145, S.O n. 30) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con l'entrata in vigore dei limiti di cui all'allegato I cessano di aver vigore i corrispondenti limiti riportati nella tabella dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e nell'art. 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393".
Testo in vigore dal 12 giugno 1983 al 31 luglio 1985
