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Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

  • a)imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;
  • b)imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;
  • c)imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;
  • d)imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuori bordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa. Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni. L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto puo' essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore. La composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dal presente articolo; sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art20 · fonte su Normattiva