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Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

  • a)imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
  • b)imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa; (( c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
  • d)imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.)) Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'articolo 18 della presente legge, nonche' per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalita' previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa. Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalita' previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate senza alcun limite. Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto e' prevista apposita abilitazione. L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore. La composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1996 al 16 gennaio 1998

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art20 · fonte su Normattiva