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((Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:
- a)imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;
- b)imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;
- c)imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;
- d)imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa. Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni. L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto puo' essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore. La composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. I programmi e le modalita' di svolgimento di esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo, sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti)).
Testo in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986
