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L'autorita' che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio nonche' il numero massimo delle persone trasportabili.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 5 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art33 · fonte su Normattiva