Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1986 al 29 luglio 2003. Leggi il testo vigente →
((L'autorita' che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonche' il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti)).
Testo in vigore dal 5 giugno 1986 al 29 luglio 2003
