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Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unita'. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili e' documentato come segue:

  • a)per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
  • b)per le unita' non munite di marcatura CE:
  • 1)se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformita' del costruttore;
  • 2)se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478. 3. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 15 settembre 2005

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art33 · fonte su Normattiva