Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5, entro i limiti della abilitazione medesima. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo. Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unita' iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorita', da cui risulti che la legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

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- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs. - Il regolamento di cui all'art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.

Testo vigente dal 15 settembre 2005

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art38 · fonte su Normattiva