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Gli stranieri muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equivalente dallo Stato di appartenenza, possono comandare o condurre, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5, entro i limiti dell'abilitazione medesima. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero.
Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 5 giugno 1986
