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Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge. Le modalita' di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge. I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/A, allegata al decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto. ((Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale secondo le norme vigenti, i tributi speciali previsti dalla tabella allegata alla presente legge sono ridotti del 50 per cento, rimanendo a carico degli interessati le spese per l'intervento predetto)).
Testo in vigore dal 4 aprile 1976 al 27 maggio 1989
