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La dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette e' fatta, a decorrere dal 1951, con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 18 e gli articoli 19, 20, 21 e 24 del decreto sopra citato.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1951 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art1 · fonte del testo