Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1951 al 1 gennaio 1960. 144 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti costruiti a decorrere dal 1 gennaio 1946, nonche' degli ampliamenti, delle trasformazioni e delle ricostruzioni di impianti esistenti, effettuati a decorrere dalla stessa data, puo', a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre due quinti. L'ammontare delle quote di ammortamento relativo al minor periodo e' computato, in aggiunta alle quote normali, nell'esercizio in cui e' stata sostenuta la spesa e nei tre esercizi successivi, in misura, peraltro, che, in ciascun esercizio, l'anticipato ammortamento non superi il 15 per cento della spesa. Il soggetto deve indicare nella dichiarazione le quote di ammortamento anticipato di cui chiede la detrazione dai redditi dichiarati. Per gli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge la detrazione e' ammessa per i redditi che vengano dichiarati o definiti, a richiesta del contribuente, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art12 · fonte del testo