Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 gennaio 1951 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →

Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti costruiti a decorrere dal 1 gennaio 1946, nonche' degli ampliamenti, delle trasformazioni e delle ricostruzioni di impianti esistenti, effettuati a decorrere dalla stessa data, puo', a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre due quinti. L'ammontare delle quote di ammortamento relativo al minor periodo e' computato, in aggiunta alle quote normali, nell'esercizio in cui e' stata sostenuta la spesa e nei tre esercizi successivi, in misura, peraltro, che, in ciascun esercizio, l'anticipato ammortamento non superi il 15 per cento della spesa. Il soggetto deve indicare nella dichiarazione le quote di ammortamento anticipato di cui chiede la detrazione dai redditi dichiarati. Per gli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge la detrazione e' ammessa per i redditi che vengano dichiarati o definiti, a richiesta del contribuente, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1951 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art12 · fonte del testo