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Dal 1 gennaio 1951, i redditi di categoria B e C/1 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 240.000. Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse, la detrazione prevista nel comma precedente e' concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria. C/2, poi a quelli di categoria C/1 e, da ultimo, a quelli di categoria B. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 gennaio 1956, n. 1
1La L. 5 gennaio 1956, n. 1 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Le quote dei redditi di ricchezza mobile categoria B, C-1 e C-2, dichiarate esenti dall'art. 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 e dall'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 892, sono elevate a lire 4.000.000 e a lire 2.000.000 rispettivamente per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384."
Testo in vigore dal 24 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
