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Chiunque, senza l'immatricolazione di cui all'articolo 2 produce uova da cova per la vendita, e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila. Chiunque vende o pone altrimenti in commercio ovvero importa dall'estero uova da cova prive di stampigliatura o del documento di accompagnamento previsti dall'articolo 4, ovvero del documento previsto dal regolamento della Comunita' economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963, e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di produrre pulcini per la vendita, pone in incubazione uova prive di tali stampigliature o ricevute senza il documento di accompagnamento. Chiunque omette le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 o dall'ultimo comma dello articolo 5 ovvero omette di tenere o non tiene regolarmente i registri di cui agli, stessi articoli e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 50 mila.

Testo in vigore dal 10 giugno 1966 al 10 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:1966-05-13;356~art6 · fonte del testo