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[1]Corresponsione dell'indennita'.

[2]Nel caso di requisizione per uso temporaneo, l'indennita' e' dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante e' consegnato nelle condizioni prevedute dal precedente art. 12, fino al momento della riconsegna.

[3]La liquidazione dell'indennita' di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente preveduta dalla presente legge.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art13 · fonte del testo