Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Corresponsione dell'indennita'.
[2]Nel caso di requisizione per uso temporaneo, l'indennita' e' dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante e' consegnato nelle condizioni prevedute dal precedente art. 12, fino al momento della riconsegna.
[3]La liquidazione dell'indennita' di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente preveduta dalla presente legge.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
