Art. 15 — Rescissione nei contratti precedenti alla requisizione
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[1]L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di diritto qualsiasi contratto che abbia per oggetto la utilizzazione della nave o del galleggiante requisito e libera inoltre di diritto il proprietario e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, che presupponga la libera disponibilita', della nave o del galleggiante o parte degli stessi. La risoluzione dei contratti e delle obbligazioni di cui sopra non da' luogo a rimborsi di spesa ne' a risarcimento di danni a favore di terzi.
[2]L'ordine di requisizione, della nave o del galleggiante non risolve i contratti di vendita della nave o del galleggiante che siansi stipulati prima della notifica dell'ordine di requisizione, ancorche' non sia avvenuta la consegna della nave o del galleggiante, ne' pagato il prezzo convenuto, ne' eseguite le trascrizioni di legge.
[3]E' in facolta' dell'amministrazione che procede alla requisizione di rescindere o sospendere i contratti di assicurazione in corso, all'atto della requisizione, sostituendosi nei confronti del proprietario o armatori agli assicuratori, i quali non potranno quindi richiedere ulteriori pagamenti di premi.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
