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[1]Requisizione di unita', per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie.

[2]Il Ministero della marina ha precedenza sul Ministero delle comunicazioni per la requisizione dei naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle forze armate.

[3]Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione e' stata eseguita, il Ministero della marina ne da' notizia al Ministero delle comunicazioni Se la nave da requisire e' normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo Stato, o a linee libere regolari, la requisizione e' disposta dal Ministero della marina, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col Ministero delle comunicazioni.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 17 dicembre 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art2 · fonte del testo