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[1]Requisizione di unita', per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie.
[2]Il Ministero della marina ha precedenza sul Ministero delle comunicazioni per la requisizione dei naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle forze armate.
[3]Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione e' stata eseguita, il Ministero della marina ne da' notizia al Ministero delle comunicazioni Se la nave da requisire e' normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo Stato, o a linee libere regolari, la requisizione e' disposta dal Ministero della marina, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col Ministero delle comunicazioni.
[4]((Salvo i casi di urgenza, per le navi e i galleggianti di proprieta' privata in uso delle Amministrazioni dello Stato o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, o all'esecuzione di opere pubbliche dello Stato, la requisizione e' disposta previa intesa con l'Amministrazione interessata)).
Testo in vigore dal 17 dicembre 1940 al 9 ottobre 2010
