Art. 21 — Regio commissario
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 155 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: E' in facolta' del Ministero della marina e di quello dello comunicazioni di imbarcare sulle navi e sui galleggianti da essi requisiti un Regio commissario.
tolto: Il Regio commissario vigila l'esecuzione dell'atto di requisizione a tutela degli interessi dell'amministrazione, impartisce per conto di essa le opportune disposizioni al capitano della nave o del galleggiante sulle missioni da compiere e in modo speciale sugli scali da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle persone e delle cose, riferendo alla fine di ogni viaggio all'amministrazione da cui dipende sulle eventuali manchevolezze riscontrate.
tolto: Il capitano della nave o del galleggiante requisito deve eseguire fedelmente le istruzioni predette; ma restano integre in lui le facolta' e le responsabilita' relative alla condotta della nave o del galleggiante ed alla organizzazione interna di essa con tutti gli obblighi derivantegli dal precedente art. 20. Egli deve comunque fornire al Regio commissario tutte le spiegazioni che gli siano da lui richieste su qualsiasi provvedimento adottato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art21 · fonte del testo